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- Le uve destinate alla vinificazione dei vini
«Valle d’Aosta Nus» o
«Vallée
d’Aoste Nus» Malvoisie passito o Malvoisie flétri e «Valle d’Aosta Chambave»
o
«Vallée
d’Aoste Chambave» Moscato passito o Muscat flétri, devono essere
selezionate
e
sottoposte a preventivo parziale appassimento fino a raggiungere un contenuto
zuccherino
non
inferiore al 26%.
Il
vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° dicembre
dell’ anno successivo
alla
vendemmia. Per questi vini non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o di
mosti concentrati rettificati.
- La
denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée
d'Aoste» «Müller Thurgau», «Pinot grigio»
o «Pinot gris», «Pinot Bianco» o «Pinot
blanc», «Chardonnay», «Petite Arvine»,
«Blanc de Morgex et de La Salle», accompagnata dalla menzione vendemmia
tardiva o vendange tardive è riservata ai vini ottenuti da uve
sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite, le quali non
possono superare la resa di uva in vino del 50% e devono inoltre
assicurare un contenuto zuccherino minimo di 200 grammi/litro per
la denominazione «Blanc de Morgex et de La Salle», di 220
grammi/litro per la denominazione «Müller Thurgau» e di
250 grammi/litro per tutte le altre denominazioni. I suddetti vini devono
avere un'acidità totale minima di 4.5 g/l, un estratto
secco netto minimo di 20 g/l e titolo alcolometrico volumico
naturale: 12% per la denominazione «Blanc de Morgex et de
La Salle», 13% per la denominazione «Müller Thurgau»
e 15% per le altre denominazioni. In relazione all'eventuale
conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare un
lieve sentore di legno. Per questi vini non è ammessa l'aggiunta di mosti
concentrati o di mosti concentrati rettificati.
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La vinificazione del vino «Valle d’Aosta Pinot nero» o «Vallée d’Aoste
Pinot
noir»
può essere effettuata anche in bianco.
- La
denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Novello»
o «Vallée d'Aoste Nouveau» deve essere ottenuta con
macerazione carbonica di almeno il 30% delle uve.
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La denominazione «Valle d’Aosta Blanc de Morgex et de La Salle spumante» o
«Vallée
d’Aoste Blanc de Morgex et de La Salle mousseux» può essere utilizzata per designare i
vini spumanti
naturali
ottenuti con vini derivati dal vitigno Prié blanc e rispondenti alle
condizioni
stabilite dal presente disciplinare. La tipologia spumante deve essere ottenuta
esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza
sui lieviti per almeno 8 mesi e la durata del procedimento di elaborazione
deve essere non inferiore a 12 mesi.
La produzione dello spumante «Valle d’Aosta Blanc de Morgex et de La Salle
spumante» o «Vallée
d’Aoste Blanc de Morgex et de La Salle mousseux» è consentita a
condizione che il medesimo sia posto in commercio nei tipi «extra-brut»,
«brut» e «demi-sec».
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