Alto Adige (Südtirol) DOC (D.M. 14/4/1975 - G.U. n.190 del 18/7/1975) - Ultima modifica D.M. 7/9/1999 - G.U. n.217 del 15/9/1999 - I vini "Alto Adige" con la menzione di vitigno Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Bianco, Pinot Nero, possono essere elaborati nella tipologia "spumante". I vini "Alto Adige" senza sottodenominazione e senza menzione di vitigno (ma con gli stessi vitigni precedentemente menzionati, da soli o in assemblaggio) possono essere elaborati nella tipologia "spumante" con fermentazione in bottiglia (Metodo Classico) purché affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita più recente. Per la versione "Rosé" il Pinot Nero deve essere presente per almeno il 20%. - Il vino spumante a fermentazione in bottiglia Alto Adige senza indicazione di vitigno ad eccezione dello spumante Alto Adige Rosé, può essere destinato a "riserva" e a tal fine sottoposto a un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia della partita più recente. - I vini "Alto Adige" Bianco e "Alto Adige" ottenuti con le varietà Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling, Sauvignon, Traminer Aromatico, Moscato Giallo, Müller Thurgau, Sylvaner, Kerner o Moscato Rosa, possono essere elaborati nella tipologia "passito", con parziale appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la resa dell'uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 ettolitri/ettaro, che non vengano praticate aggiunte di mosti concentrati o rettificati e che il vino venga immesso al consumo non prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia. - I vini monovarietali con la menzione del vitigno possono essere ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo alcolometrico naturale non inferiore al 14% e una resa dell'uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso è esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed è consentita la designazione del vino come "vendemmia tardiva". - I vini "Alto Adige" Lagrein Scuro (o Lagrein), Merlot, Pinot Nero, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein e Merlot-Lagrein, possono essere destinati a "riserva" con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore all'11.5%. - I vini "Alto Adige" Lagrein Scuro (o Lagrein) e "Alto Adige" Lagrein Rosato (o Rosé), ottenuti con uve provenienti da vigneti siti nel comune di Bolzano, possono indicare in etichetta la specificazione "Lagrein di Gries" o "Lagrein Grieser" o "Lagrein aus Gries". - I vini "Alto Adige Meranese di Collina" ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo, possono indicare in etichetta "del Burgraviato" o "Burggräfler". - I vini "Alto Adige Santa Maddalena" ottenuti da uve provenienti dalla zona d'origine più antica, possono indicare in etichetta la specificazione aggiuntiva "Classico" o "Klassisch" o "Klassisches Ursprungsgebiet". - I vini "Alto Adige Terlano" ottenuti da uve provenienti dai vigneti siti nella zona di origine più antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e Nalles, possono riportare in etichetta la specificazione aggiuntiva "Classico" o "Klassisch" o "Klassisches Ursprungsgebiet". - I vini "Alto Adige Valle Isarco" prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone e Varna, possono riportare in etichetta la specificazione "di Bressanone" o "Brixner".
Lago di Caldaro o Caldaro (Kalterersee o Kalterer) (D.M. 23/3/70 - G.U. n.115 del 9/5/70) Ultima modifica D.M. 31/5/02 - G.U. n.140 del 17/6/02 - E' consentita la specificazione "Classico" per i vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro" ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagma, Ora e Bronzolo, tutti in provincia di Bolzano, e "Classico superiore" per i vini Lago di Caldaro o Caldaro ottenuti dalle stesse uve ma che abbiano raggiunto un titolo alcolometrico minimo del vino dell' 11%. - I vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro", con la specificazione "Classico" (Klassisch) o "Classico superiore" (Klassisches Ursprungsgebietes) possono riportare in etichetta la menzione D.O.C. Alto Adige. - I vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro" ottenuti con uve selezionate e particolarmente pregiate, che abbiano raggiunto un titolo alcolometrico minimo del vino dell' 11,5% possono riportare in etichetta la menzione "Scelto" (Auslese). - Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" qualificato "Scelto" (o Auslese) deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di volume nominale da 0,750 a 0,375 litri.
Valdadige (D.M. 24/3/1975 - G.U. n.194 del 23/7/1975) Ultima modifica D.M. 31/5/2002 - G.U. n.141 del 18/6/2002 - E' consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione "Valdadige", nel limite massimo del 15%. I mosti ed i vini a denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione "Chardonnay" e "Pinot bianco" possono essere elaborati nella versione frizzante, attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale. La zona di elaborazione dei vini frizzanti comprende la regione Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano. E' consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria e nazionale. I vini della denominazione di origine controllata "Valdadige" possono essere conservati in recipienti di legno.
Valdadige Terra dei Forti (Sottozona) - Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti la densita' minima di piante per ettaro non deve essere inferiore a 3.500 ceppi, tranne che per le varieta' Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e Teroldego, per le quali la densita' minima di piante per ettaro non deve essere inferiore a 3.000 ceppi. - I vini della denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti" Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, possono riportare la menzione "riserva" solo qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Ai fini della designazione, per i vini della denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti" Rosso riserva, dovra' essere omessa la specificazione "superiore". Ai fini della designazione, per i vini della denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti" Rosso superiore e Rosso riserva, e' consentito non riportare il termine "rosso". - Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti", e' obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve. I Vini della denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti", devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 1,5 litri. Per gli stessi e' obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro, chiusa con tappo di sughero raso bocca.
Casteller (D.M. 3/5/1974 - G.U. n.257 del 3/10/1974) Ultima modifica D.M. 31/5/2002 - G.U. n.142 del 19/6/2002 - Il vino "Casteller" ottenuto con uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore all'11% e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico complessivo minino dell'11,50% ed un estratto secco netto minimo di 20 g/l puo' portare in etichetta la menzione "superiore". Il vino "Casteller" superiore deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro aventi chiusure che si addicono ad un vino di pregio, escludendo il tappo a corona ed il tappo a strappo. E' obbligatorio indicare in etichetta l'anno di raccolta delle uve da cui il vino deriva.
Teroldego Rotaliano (D.M. 18/2/1971 - G.U. n.139 del 3/6/1971) - La menzione Riserva è consentita per quei vini che abbiano raggiunto un titolo alcolometrico totale minimo del 12% e abbiano subito un invecchiamento minimo di 24 mesi.
Trentino (D.M. 12/2/1985 - G.U. n.225 del 24/9/1985) Ultima modifica D.M. 6/9/2002 - G.U. n.221 del 20/9/2002 - E' consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo non aromatici ed anche di annate diverse, esclusi quelli ottenuti dalle varietà Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico, appartenenti alla medesima denominazione "Trentino", nel limite massimo del 15%. - I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Bianco, Rosso, Chardonnay, Pinot Bianco, Riesling (Renano), Sauvignon, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, Lagrein e Marzemino, provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quello previsto nelle tipologie base e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quello previsto nelle tipologie base, qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno un anno per i vini bianchi e di due anni per i vini rossi, possono riportare in etichetta la menzione "Riserva". Per tutti i vini recanti la menzione "Riserva" è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. - La vinificazione delle uve destinate alla produzione del "Trentino" Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%. Tale vino può essere immesso al consumo a decorrere dal 1novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. - La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione di due vitigni, è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varietà di vite a frutto bianco: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon; a frutto rosso: Cabernet (franc o Sauvignon), Merlot, Lagrein. Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati e la varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente. - Qualora vinificati o invecchiati in botti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico sentore di legno. - La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della varietà di vitigno Moscato giallo e Moscato rosa può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto da mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente varietà di vite ed avente titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo almeno del 10,5%, ferme restando le altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione. - E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vini "Trentino" Superiore, di annate diverse da quella indicata, nella misura massima del 15%. - Prima di essere immessi al consumo, i vini "Trentino" Superiore devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno: 4 mesi per i vini delle tipologie Muller Thurgau, Nosiola e Moscato giallo; 10 mesi per le tipologie Marzemino, Moscato rosa e per quelle designate con nomi di vitigni a frutto bianco diversi di quelli di cui al punto precedente; 12 mesi per i vini delle tipologie: "bianco" e Pinot nero; 22 mesi per i vini delle tipologie "rosso", Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Merlot, Lagrein e Rebo; 48 mesi per il Vino Santo.
Trento (D.M. 9/7/1993 - G.U. n.169 del 21/7/1993) Ultima modifica D.M. 25/9/2001 - G.U. n.236 del 10/10/2001 - Il vino spumante "Trento" (Bianco o Rosato) deve permanere per almeno 15 mesi sui lieviti di fermentazione. Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve. - Il vino spumante "Trento" (Bianco o Rosato) che abbia trascorso almeno 24 mesi di permanenza sui lieviti di fermentazione, può riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve. - La tipologia "Riserva" è ammessa solo per il "Bianco" e deve avere un titolo alcolometrico totale minimo del vino del 12%, inoltre deve aver trascorso un periodo minimo di 36 mesi di permanenza sui lieviti di fermentazione e deve riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
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