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Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà (D.M. 29/5/1973 - G.U. n.217 del 23/8/1973) - Ultima modifica D.M. 7/3/2000 - Il vino a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" può essere designato con una delle seguenti sottozone: "Costa de Sera", "Costa da Posa", "Costa de Campu", se esclusivamente ottenuti da uve prodotte da vigneti situati nelle rispettive zone delimitate. - Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 6250. - ll vino a DOC "Cinque Terre Sciacchetrà" deve essere ottenuto da parziale appassimento delle uve dopo la raccolta, in luoghi idonei, ventilati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 17° alcol potenziali. La vinificazione delle uve, destinate alla produzione del vino "Cinque Terre Sciacchetrà" non può avvenire prima del 1° novembre dell'anno della vendemmia. - l vino "Cinque Terre Sciacchetrà" non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia. - Il vino "Cinque Terre Sciacchetrà" riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia.
Colli di Luni (D.M. 14/6/1989 - G.U. n.256 del 2/11/1989) - Le regioni Liguria e Toscana di concerto, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno, prima della vendemmia possono in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini. - L'invecchiamento previsto per il vino "Colli di Luni Rosso" riserva, deve partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.
Colline di Levanto (D.M. 11/8/1995 - G.U. n.233 del 5/10/1995) - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, con caratteristiche collinari, a specifica vocazione viticola e con caratteristiche pedoclimatiche omogenee: - Il terreno è di natura silicea e siliceo-argillosa e presenta reazione sub-acida. - Le forme di allevamento sono quelle a pergoletta ligure e a controspalliera con potatura ad archetto o capovolto. - La densità di piantagione è di min. 5.000 ceppi/Ha nell'allevamento a controspalliera, mentre per l'allevamento a pergola è di min. 6.000 ceppi/Ha. - I sistemi di potatura sono quelli tradizionali della zona. - E' vietata ogni pratica di forzatura. - La resa di vino per Ha. è pari a 63 hl/ettaro. In caso di coltura promiscua la resa media non dovrà essere superiore a 2,5 Kg. di uva per ceppo. - E' consentito l'arricchimento dei mosti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali in materia e, nel caso di uso di mosti concentrati, è consentito il solo impiego di rettificati. E' comunque consentita l'autoconcentrazione. L'arricchimento non dà diritto ad un aumento delle rese massime previste. - Il vino "Colline di Levanto" Novello, deve avere un quantitativo massimo di zuccheri riduttori residui di 10 g/l.
Golfo del Tigullio (D.M. 1/9/1997 - G.U. n.211 del 10/9/1997) - I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4000. - Nella vinificazione delle uve per i vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» bianco passito e «Golfo del Tigullio» moscato passito, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 260 g/lt e la resa massima di uva in vino finito deve non essere superiore al 50%. È ammessa la pratica dell'arricchimento per tutte le tipologie ad esclusione della tipologia «passito». - Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Liguria. È consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe. - I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» con una pressione in bottiglia non superiore a 2,5 bar devono rispondere alla normativa dei vini frizzanti e devono recare in etichetta, dopo la designazione, la scritta Vino frizzante o Frizzante. I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» con la menzione passito devono essere messi al consumo dopo il 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Riviera Ligure di Ponente (D.M. 31/3/1988 - G.U. n.25 del 31/1/1989) - I vini Pigato, Vermentino, Rossese della denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente», possono essere designati con una delle seguenti sottodenominazioni goegrafiche: «Riviera dei Fiori», «Albenga» o «Albenganese», «Finale» o «Finalese», se esclusivamente ottenuti da uve prodotte nelle rispettive zone delimitate. - Il vino «Ormeasco» della denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente» può essere designato con la sottodenominazione geografica «Riviera dei Fiori» se esclusivamente ottenuto da uve prodotte nella corrispondente zona delimitata. - Il vino «Riviera Ligure di Ponente» Ormeasco superiore non può essere immesso al consumo prima del 1°novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia. - Il vino «Riviera Ligure di Ponente» Ormeasco può essere ottenuto con la tradizionale vinificazione parziale in bianco che conferisce ad esso colore rosato e può portare, in tal caso, la menzione specifica tradizionale «Sciac-trà» che distingue tale tipologia.
Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua (D.M. 28/1/1972 - G.U. n.125 del 15/5/1972) - Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Val Polcèvera (D.M. 16/3/1999 - G.U. n.72 del 27/3/1999) - Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4000 ceppi/ha. - La tipologia Novello deve essere ottenuta con una macerazione carbonica di almeno il 40%. - E' prevista la tipologia "frizzante" per i vini «Val Polcèvera» bianco, rosato, rosso, Bianchetta Genovese, Vermentino. - Nella vinificazione delle uve per i vini a D.O.C. «Val Polcèvera» bianco passito, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci in locali idonei, con l'esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino di 26,0 g/l. - La D.O.C. «Val Polcèvera» può essere utilizzata per designare i vini spumanti purchè ottenuti da vini bianchi aventi diritto alla predetta denominazione. Per la presa di spuma della tipologia spumante e della tipologia frizzante deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione d’origine, oppure mosto concentrato rettificato. - In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare lieve percezione di legno.
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