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2010: Nuova Direttiva Comunitaria sull'applicazione IVA

Novita' normativa della Comunita' Europea
A partire dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore una nuova direttiva comunitaria, riguardante le regole per l’applicazione dell’IVA sulle prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate in tutti gli Stati membri dell’UE.
Una delle conseguenze della nuova direttiva è che la tassazione delle fatture delle spedizioni potrebbe cambiare in base alla quantità della merce spedita ed al fatto che il mittente sia un’azienda od un privato.
La normativa comunitaria, che disciplina la tassazione dei servizi ai fini dell’IVA, è stata modificata per entrare in vigore il 1° gennaio 2010. Tutti i 27 Stati membri dell’UE sono stati quindi invitati a recepire la nuova direttiva nelle rispettive legislazioni entro tale data. Si prevedono alcuni importanti adattamenti da paese a paese.
La principale novità rispetto alla normativa precedente riguarda le regole di territorialità dei servizi forniti.
In altre parole, è stato ridefinito chi è responsabile del pagamento dell’IVA, in caso di prestazione di servizi a livello intracomunitario.
La precedente legislazione prevedeva la tassazione della prestazione di servizio nel luogo dove il soggetto prestatore fosse stabilito; tuttavia, nella pratica questa norma non veniva mai applicata per l’alto numero di eccezioni.
Secondo le nuove disposizioni, in caso di transazioni intracomunitarie tra aziende (comunemente detti rapporti Business to Business o B2B), la prestazione del servizio è soggetta all’IVA nel paese dove l’azienda destinataria del servizio abbia la sede. La maggior parte delle eccezioni sono quindi abolite anche se le transazioni tra aziende e privati (comunemente detti rapporti Business to Consumer o B2C) continuano ad essere regolamentate dalla vecchia normativa. In questo modo, un certo numero di transazioni che prima erano soggette all’IVA, ne saranno ora esenti, mentre altre lo diventeranno per la prima volta.
Per rispettare le prescrizioni della nuova direttiva non è necessario prendere specifici provvedimenti. Tuttavia, vi invitiamo a verificare che le informazioni registrate nei nostri sistemi corrispondano al vostro status di operatore economico ed a farci pervenire, se necessario, il vostro numero di partita IVA.
Per maggiori informazioni sulle partite IVA e la corrispondente normativa, potete visitare i seguenti siti internet:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_en.htm
Fonte: FedEx
